Art. 1 – DENOMINAZIONE

E’ costituita una associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 sotto la denominazione di: “BECHILDREN”

Art. 2 – SEDE

L’associazione ha sede in Torino(TO) C.so Duca degli Abruzzi 6.
L’eventuale variazione della sede sociale, all’interno del Comune, potrà essere decisa con delibera del consiglio direttivo e non richiederà formale variazione del presente statuto.

Art. 3 – SCOPI ED OGGETTO SOCIALE

L’associazione è un’istituzione apolitica, aconfessionale, senza fini di lucro, che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della beneficenza.
L’associazione si prefigge, attraverso attività e progetti, di raccogliere fondi da destinare a fondazioni, associazioni, organizzazioni non governative, enti ed istituzioni che operano senza fine di lucro prevalentemente nei settori della beneficenza diretta a sostegno di progetti di utilità sociale che intervengono in aiuto di bambini in difficoltà sia in Italia che nel mondo. L’Associazione intende altresì sostenere progetti ed iniziative volte a supportare popolazioni e territori colpiti da calamità e disastri naturali.
L’associazione si prefigge inoltre di reperire i fondi necessari per proporre proprie iniziative atte a migliorare la qualità della vita dei bambini e di fornire supporto alle loro famiglie.
L’associazione potrà collaborare con enti pubblici e con privati.
L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, in questo ambito potrà:

  • stipulare convenzioni con altre realtà, di qualsiasi natura esse siano, o creare dei raggruppamenti;
  • associarsi con altre realtà, di qualsiasi natura esse siano, per sviluppare progetti che rientrino nelle finalità della associazione;
  • organizzare incontri informativi con diversi operatori su tematiche specifiche;
  • stabilire relazioni con la cittadinanza e rapporti di sussidiarietà e coprogettazione con gli enti pubblici presenti sul territorio, con enti laici e non, per l’inserimento nelle proprie attività di obiettori di coscienza e di soggetti partecipanti a progetti di servizio civile, nonché con le scuole di ogni ordine e grado, con associazioni, comitati, fondazioni, cooperative, o.n.g., cooperative sociali e soggetti privati al fine di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali ed assicurare lo scambio di informazioni, studi ed esperienze;
  • organizzare e promuovere incontri, dibattiti, convegni, manifestazioni, iniziative culturali, spettacoli, corsi di formazione, seminari di studio e stage;
  • pubblicare periodici e notiziari riguardanti le attività associative, nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all’attività che costituisce l’oggetto associativo;
  • realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi associativi, curandone la distribuzione;
  • utilizzare siti Internet o strumenti multimediali affini;
  • organizzare incontri, ritrovi, serate musicali, di intrattenimento e feste fra gli associati o partecipanti.

Art. 5 – CATEGORIE DEGLI ASSOCIATI:

Gli associati sono divisi nelle seguenti categorie
Fondatori
Ordinari
Sostenitori
Onorari

a) FONDATORI: Sono coloro che hanno promosso la costituzione del Sodalizio e compaiono nell’atto costitutivo e sono tenuti al pagamento della quota associativa.
b) ORDINARI: Sono coloro che, avendo fatto domanda di adesione all’associazione, ne hanno ottenuto l’ammissione e sono tenuti al pagamento della quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.
c) SOSTENITORI: Sono le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, che hanno versato un contributo di entità libera superiore alla quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.
d) ONORARI: Sono i soci che, dietro proposta del Consiglio Direttivo, vengono nominati tali dall’assemblea generale dei soci in riconoscimento di speciali benemerenze e servizi resi all’associazione.

La qualifica di associato si perde per decesso, recesso, per morosità o per esclusione; questi ultimi due casi saranno dichiarati dal Consiglio Direttivo.
Sono considerati receduti coloro che non versano, entro il termine fissato dal consiglio direttivo, la quota associativa. La qualità di associato non è trasmissibile né trasferibile a terzi e la quota associativa non è rivalutabile.
Gli associati che per qualsiasi ragione cessino di far parte dell’associazione non possono in nessun caso richiedere la restituzione delle quote versate né vantare alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.
Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno proceduto al versamento della quota associativa stabilita e deliberata.

Art. 6 – PATRIMONIO – ENTRATE

Il patrimonio del sodalizio è costituito:

  • dai beni mobili ed immobili di proprietà dell’associazione e comunque acquisiti;
  • eventuali riporti di gestione accantonati.

L’associazione finanzia la propria attività mediante:

a) i contributi volontari dei soci;
b) i contributi e liberalità da privati;
c) i contributi da enti e istituzioni pubbliche;
d) le convenzioni con enti pubblici e privati;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) attività commerciali e produttive direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti di cui al D.Lgs 460/97 e successive modifiche e integrazioni;
g) eventuali sopravvenienze attive.

L’associazione può inoltre accettare elargizioni, donazioni, lasciti e legati che alla stessa potranno pervenire da parte di privati cittadini, da enti pubblici e privati. L’assemblea delibera sulla loro utilizzazione esclusivamente in conformità alle finalità statutarie dell’associazione.
Il patrimonio non può essere destinato ad altro scopo se non a quello, per il quale l’associazione è stata costituita.

Art. 7 – DISTRIBUZIONE DI UTILI

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’associazione stessa, salvo che la loro distribuzione o destinazione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento perseguono finalità analoghe.
L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.
In considerazione delle finalità istituzionali non lucrative dell’associazione, gli eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, non potranno in nessun caso essere devoluti agli associati, ma dovranno essere rinviati a nuova gestione ed utilizzati per fini associativi, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 8 – DOMANDA DI AMMISSIONE

Per ottenere l’ammissione all’associazione occorre:

  • presentare domanda alla segreteria dell’associazione, compilando in ogni sua parte il modulo predisposto;
  • accettare le norme del presente statuto;
  • versare la quota associativa.

L’ammissione ad associato è subordinata all’accoglimento della domanda da parte del consiglio direttivo, il cui giudizio è insindacabile. Nel caso in cui la domanda sia respinta, il consiglio direttivo provvederà al rimborso della quota associativa entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 9 – DIRITTI E DOVERI

Gli associati sono obbligati:

  • ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
  • a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’associazione;
  • all’assoluta riservatezza nei confronti degli associati e dei soggetti che verranno ad essere in contatto, diretto e indiretto, con i programmi e le iniziative dell’associazione, in merito alla diffusione dei dati sensibili, alla diffusione di informazioni riguardanti il privato ed alle attività svolte;
  • a difendere il buon nome dell’associazione
  •  a versare la quota associativa.

Gli associati hanno diritto:

  • a partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione;
  • a frequentare i locali sociali e ad utilizzare le eventuali strutture senza modificarne la naturale destinazione;
  • a partecipare all’assemblea con diritto di voto (maggiorenni);
  • ad accedere alle cariche associative.

Art. 10 – CAUSE DI CESSAZIONE

Gli associati cessano di appartenere all’associazione:

  • per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta al consiglio direttivo;
  • per morosità nel pagamento delle quote associative senza giustificato motivo;
  • per radiazione, deliberata dal consiglio direttivo a maggioranza assoluta e ratificata dall’assemblea degli associati.
  • Essa è pronunciata contro l’associato che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio;
  • per decesso.

A carico degli associati possono essere adottati i provvedimenti di ammonizione e sospensione, valutata la gravità dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato loro, per iscritto, i fatti che giustificano il provvedimento. L’associato ha diritto di presentare le proprie difese entro il termine di dieci giorni dalla data di ricevimento delle contestazioni o, comunque, entro i termini previsti dalle normative vigenti.

Art. 11 – ANNO SOCIALE

L’anno associativo e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 12 – ORGANI

Gli Organi Associativi sono:

  • -l’Assemblea Generale degli Associati (Ordinaria e Straordinaria);
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico (se nominati/o).

Art. 13 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

L’assemblea degli associati, sia in seduta Ordinaria sia Straordinaria, è sovrana ed è il massimo organo deliberativo dell’associazione.
Ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’anno sociale, il Presidente dovrà indire l’Assemblea Ordinaria degli associati. Il Consiglio Direttivo potrà, in caso di necessità, prorogare di due mesi la suddetta data.
La Convocazione delle Assemblee (Ordinaria e Straordinaria) deve avvenire almeno quindici giorni prima della data fissata per le convocazioni mediante l’affissione della comunicazione presso la sede dell’associazione e sul sito internet e/o mediante altro sistema di avviso stabilito dal Consiglio Direttivo.
L’avviso deve indicare la data, il luogo e l’ora della convocazione in prima e seconda istanza e l’ordine del giorno dei lavori.

Art. 14 – DIRITTO DI VOTO NELLE ASSEMBLEE

Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono regolarmente costituite:

a) in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto a voto;
b) in seconda convocazione, quando siano decorsi sessanta minuti dall’ora fissata per la prima convocazione; le Assemblee sono valide qualunque sia il numero dei presenti.
Hanno diritto al voto nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie gli associati maggiorenni e che alla data stabilita per l’Assemblea siano in regola con il pagamento delle quote associative.
Gli associati morosi, qualunque sia il periodo di mora, non hanno diritto a voto.
Nessuno dei partecipanti alle Assemblee potrà disporre di più di due voti compreso il proprio.
Non è ammesso il voto per corrispondenza o altro mezzo equipollente.
Tutti gli associati in regola col pagamento delle quote associative sono eleggibili liberamente alle cariche associative; é pertanto prevista una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo.

Art. 15 – SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE

L’Assemblea elegge in seno a se stessa, il Presidente ed il Segretario dell’Assemblea e, quando occorre, un Collegio di Scrutatori composto di tre associati.
Il Presidente dell’Assemblea dirigerà le discussioni e avrà autorità su ogni questione d’ordine. Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto. Le deliberazioni delle assemblee prese validamente a norma del presente Statuto, vincolano tutti gli associati ancorché assenti o dissenzienti e non potranno essere variate se non su delibera di altra Assemblea.
1) L’Assemblea degli associati in sede Ordinaria:
a) discute ed approva le relazioni che accompagnano il bilancio o rendiconto consuntivo economico sull’attività dell’anno associativo trascorso;
b) discute ed approva il bilancio o rendiconto preventivo predisposto dal Tesoriere;
c) elegge ogni tre anni con votazione segreta e disgiunta i componenti del Consiglio Direttivo;
d) decide su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno proporre, su quelle presentate dagli associati
(almeno quindici giorni prima della data dell’Assemblea), nonché su ogni altro argomento che interessi la vita dell’associazione;
e) in presenza di giusta causa revoca i membri del Consiglio Direttivo;
f) se decide di avvalersene o se imposto dalla legge nomina il Collegio Revisori dei Conti o il Revisore Unico.

Le votazioni saranno valide a maggioranza relativa.

2) L’Assemblea Generale degli associati in sede Straordinaria:

a) delibera le modifiche dello statuto con le modalità dell’art. 24;
b) decide su tutte le questioni che il Presidente, o il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre all’Assemblea in via Straordinaria e su tutte le questioni proposte dagli associati sempre in via Straordinaria;
c) delibera sullo scioglimento dell’associazione con le modalità dell’art. 25;
d) delibera la stesura e le modifiche dell’eventuale regolamento interno.

Art. 16 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

La convocazione dell’Assemblea Straordinaria degli associati può essere richiesta anche disgiuntamente: dal Presidente dell’associazione, dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o da un decimo degli associati aventi diritto a voto. Il Presidente dovrà presentare al Consiglio Direttivo e gli associati al Presidente, secondo i casi, l’ordine del giorno che intendono proporre.
L’Assemblea Straordinaria dovrà essere convocata entro quindici giorni dalla data della presentazione della richiesta di convocazione, con le stesse modalità stabilite per la convocazione dell’Assemblea Ordinaria.
Può anche essere convocata nella stessa sede e data dell’Assemblea Ordinaria.
Le votazioni saranno valide a maggioranza dei presenti.

Art. 17 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di tre membri e massimo di nove eletti fra gli associati con diritto a voto durante le Assemblee Ordinarie. Risultano eletti a Consiglieri gli associati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti a scrutinio segreto. In caso di parità di voti precede il più anziano di iscrizione all’associazione. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili e durano in carica tre anni.
Il Presidente dell’Assemblea convocherà entro dieci giorni dalle elezioni i componenti del Consiglio Direttivo eletti. Il Consiglio Direttivo dovrà eleggere in seno a se stesso il Presidente che sarà anche Presidente dell’Associazione, il Vice Presidente dell’Associazione, il Segretario del Consiglio Direttivo ed il Tesoriere.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voto.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l’anno in ordine al bilancio o rendiconto su convocazione del Presidente, del Segretario o per richiesta di almeno tre Consiglieri: è regolarmente costituito accertata la presenza di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio.
In caso di dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo provvederà ad eleggere, tra i membri del Consiglio stesso, un nuovo Presidente che durerà in carica fino al completamento del triennio.
Qualora durante il corso del mandato vengano a cessare uno o più Consiglieri, vi subentrano i primi dei non eletti nell’ultima votazione. I Consiglieri subentranti in carica vi permangono fino alla scadenza del periodo, che sarebbe spettato di diritto ai membri sostituiti.
In caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, esso è da considerarsi decaduto.
Il Presidente resta in carica per l’ordinaria amministrazione; il Presidente dovrà convocare entro trenta giorni improrogabilmente, l’Assemblea Ordinaria per le nuove elezioni.
Il nuovo Consiglio Direttivo resterà in carica fino al completamento del mandato per il quale era stato eletto il Consiglio Direttivo decaduto.
Il Consiglio Direttivo decade se l’Assemblea Ordinaria annuale non approva le relazioni di cui al numero 1) lettere a) e b) dell’art.15). In tal caso, entro trenta giorni, il Presidente dovrà convocare l’Assemblea Ordinaria durante la quale si procederà all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo che durerà in carica fino al completamento del triennio.
Per l’Ordinaria amministrazione resterà in carica il Presidente.
Il Consiglio Direttivo è l’organo mediante il quale l’associazione esplica le sue funzioni attuando le direttive deliberate dall’Assemblea Associativa, nel rispetto e secondo i dettami dello statuto.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di provvedere al funzionamento dell’associazione nei vari settori tecnico, organizzativo, amministrativo, disciplinare.
Per le spese non preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo rispondono personalmente verso i terzi, gli associati che hanno agito nel nome dell’associazione.
Spettano inoltre al Consiglio Direttivo, come già ricordato, la determinazione delle quote associative nonché la redazione del bilancio o rendiconto consuntivo e del bilancio o rendiconto preventivo.

Art. 18 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il potere di rappresentare l’Associazione davanti a terzi o in giudizio, nonché quello di firmare nel nome
dell’Associazione, spetta al Presidente del Consiglio Direttivo.
Il Presidente dura in carica tre anni e potrà essere rieletto.
Il vice Presidente o i vice Presidenti svolgono le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Il o i
vice Presidenti sono rieleggibili.
Il concreto esercizio del potere di rappresentanza da parte del o dei vice Presidenti attesta l’assenza o l’impedimento del
Presidente ed esonera i terzi da responsabilità al riguardo.
In caso di dimissioni del Presidente i poteri di rappresentanza cessano e il Presidente viene temporaneamente sostituito dal o dai Vice Presidenti. In tal caso si procederà all’immediata convocazione del consiglio direttivo che provvederà alla
nomina del nuovo Presidente.

Art. 19 – SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Segretario redige i verbali del Consiglio Direttivo ed è responsabile della segreteria. Questa è composta dagli uffici necessari per dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo. E’ responsabile del funzionamento burocratico dell’Associazione. Qualora il Consiglio Direttivo fosse composto da tre membri il segretario assume anche la carica di tesoriere.

Art. 20 – TESORIERE

Il Tesoriere sovrintende all’andamento della cassa, dei cui fondi risponde al Consiglio Direttivo. Deve provvedere alla regolare tenuta dei libri contabili, alla redazione dei bilanci o rendiconti, ai controlli amministrativi di competenza, alla custodia, alla conservazione del patrimonio Associativo.

Art. 21– REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti, se l’Assemblea ha deciso di avvalersene o se imposto dalla legge, è composto da tre membri eletti dall’Assemblea dei soci, esercita il controllo amministrativo su tutti gli atti di gestione compiuti dall’Associazione; accerta che la contabilità sia tenuta secondo le norme statutarie; esamina il bilancio, i rendiconti e propone eventuali modifiche. La carica di Revisore non è compatibile con quella di Consigliere. I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I Revisori partecipano alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
Se il Collegio non è imposto dalla legge e l’assemblea decide di avvalersene in via volontaria può deliberare per un unico Revisore dei Conti. Il Revisore Unico avrà gli stessi obblighi del Collegio.

Art. 22– SETTORI E SEZIONI

L’Associazione potrà strutturarsi in settori di attività disciplinati da specifici regolamenti organici, che faranno parte integrante del presente statuto. Potrà altresì costituire delle sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale, qualora sia opportuno, per meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 23 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l’associazione ed i suoi organi, purché per legge possano formare oggetto di compromesso, saranno sottoposte con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un arbitro nominato dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino; l’arbitrato, con sede in Torino, è da intendersi rituale ed il giudizio sarà reso secondo equità e senza formalità di procedura.

Art. 24 – MODIFICHE STATUTARIE

Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 degli Associati aventi diritto a voto, che le dovranno far pervenire per iscritto al Consiglio Direttivo stesso.
L’esame delle proposte sarà effettuato da un’Assemblea Straordinaria appositamente convocata con le modalità di cui all’art. 16.
Le modifiche, per essere valide, dovranno essere approvate, in prima convocazione, da due terzi degli Associati aventi diritto al voto presenti in Assemblea e, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. L’Assemblea deve essere validamente costituita ai sensi dell’art. 14.

Art. 25 – SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio non potrà essere suddiviso fra gli Associati, ma sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoga o a fine di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’Art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione prevista dalla legge. Lo scioglimento dovrà essere deliberato dall’Assemblea Straordinaria, in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi degli Associati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 26 – DURATA

La durata dell’Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea straordinaria.

Art. 27– NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto o da un eventuale regolamento si applicano le norme del Codice Civile nonché le norme e le leggi in materia vigenti.

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